
In occasione dell’entrata in vigore del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, che consolida ulteriormente l’approccio securitario delle politiche migratorie europee e la criminalizzazione delle persone in movimento, riceviamo e diffondiamo queste riflessioni. Qui il testo in pdf.
Nel 2024 è stato pubblicato il contenuto del “nuovo patto sulla migrazione europeo”, in vigore dal 12 giugno 2026 e che riforma in buona sostanza il contenuto del precedente sistema comune di asilo. Si può descrivere come un’ulteriore implementazione dell’azione esterna ai confini comunitari dell’Unione e del ristabilimento della loro funzione di scudo respingente. Di seguito un tentativo di mettere insieme alcuni elementi che caratterizzano tale riforma, ricordando la funzione che hanno le frontiere come oggetto arma micidiale e come oggetto mentale utile al mantenimento della solidità del potere egemone. Il punto di vista non è giuridico e si invita a dare una letta agli atti del nuovo patto europeo sulla migrazione; si potrà facilmente ravvisare una riorganizzazione delle frontiere secondo gli standard di una società che risponde alle “rinnovate sfide” di un conflitto pervasivo seppur caratterizzato da tempi e modalità diverse nei luoghi del mondo.
Mentre si saldano le frontiere, si inaspriscono i controlli e aumentano le pene per chi le attraversa “illegalmente” si predispone il compartimento detentivo per quelle persone, invece, in attesa di essere rimpatriate o che semplicemente giungono ai confini europei; luogo ove migranti, venendo a contatto con le istituzioni comunitarie, vedono la loro libertà notevolmente contratta e definita in svariati e, spesso, incomprensibili oscuri corridoi burocratici. Status, procedure, direttive, regolamenti, qualifiche, screening, banche dati, campi di reclusione, “finzioni di non ingresso” etc.
Tecniche di contenimento e di localizzazione forzata apprese in contesti bellici vengono applicate nei confini cosiddetti interni delle società, invece, pacificate. Il trattenimento amministrativo è infatti uno strumento ampiamente utilizzato, ad esempio, dallo stato israeliano per contenere e carcerare- principalmente palestinesi- senza dover addurre motivazioni oltre quelle del non permesso a soggiornare in territorio per le persone straniere- minaccia per antonomasia, queste, del lignaggio identitario e di potere di stati e nazioni. Ma oltre la forma amministrativa della detenzione della persona migrante sono molteplici e planetari gli esempi di persecuzione e criminalizzazione dellx stranierx: si vedano, ad esempio, i rastrellamenti dell’ICE negli Stati Uniti o la speculare azione di FRONTEX per conto dell’Unione Europea. L’ “altro” mette sostanzialmente in discussione la fissità a-storica dell’identità di determinate comunità di potere. L’attraversabilità delle sue frontiere è una messa in dubbio radicale della fissità del suo esercizio; lo stato reagisce inasprendo il controllo o addolcendolo attraverso l’elargizione di status privilegiati per le classi dirigenti di altri paesi complici nel raggiungimento dei concordati sanguinari obiettivi in materia. In questo quadro si inserisce l’azione così detta di esternalizzazione delle frontiere comunitarie europee. Un ‘do ut des’ tra classi dirigenti in cui ad essere considerata a ribasso è sempre e solo la vita delle persone. Il trattenimento amministrativo (vedi detenzione) è un metodo scientifico di lagerizzazione e repressione dell’attività migratoria. La localizzazione forzata delle persone diviene si un’ulteriore strumento di controllo e repressione dei flussi migratori o comunque più in generale di coercizione per le persone che vivono sempre sotto la minaccia del rimpatrio, ma anche e certamente strumento simbolico di un potere che si mantiene sanguinosamente eretto ogni qual volta contestato. Lo stesso, dunque, vale per ogni forma di detenzione. Ma come si può relativizzare la privazione di libertà? Così come ne hanno dato significato in infinite sfaccettature rendendola un composito mai completo ed irraggiungibile, contemporaneamente vengono creati molteplici contenitori in cui sigillarne l’esistenza e tentare, in ogni modo, di sterilizzarla quanto più possibile. La persona, svuotata dall’individuo per essere trasformata in marchio di un insieme di deiezioni dal normale, diventa un obiettivo simbolico nel quadro del mantenimento della finzione. Privarla della libertà preventivamente concessagli in quanto gregaria di una società monopolisticamente amministrata è un’azione di guerra concreta nei confronti del tessuto sociale tutto.
Sembra affermare la sua inscalfibilità questo mondo quando quei cancelli si chiudono, quando quelle sezioni traboccano di vita pericolosa, quando i blindo delle celle schiaffano in petto un “a domani (merda)”.
Quella del trattenimento dei migranti è una tortura destinata a vedersi applicata sempre più date le nuove procedure di frontiera introdotte dall’ultimo tentativo europeo di “armonizzare” norme e politiche in materia. Una pratica certamente non inedita per i singoli paesi membri, in particolar modo quelli detti di frontiera. Basti pensare al territorio italiano cosparso di ben dieci centri di permanenza per il rimpatrio, senza contare i due centri costruiti in Albania dopo il recente protocollo siglato tra i due paesi con la cessione di territorio demaniale albanese alle autorità italiane per la detenzione di persone migranti. In prima battuta quelle esclusivamente destinatarie di procedura di frontiera accelerate; oggi, con il decreto-legge 37/2025 (convertito poi nella legge 23 maggio 2025, n.75), i centri in territorio albanese acquisiscono le stesse funzioni degli altri CPR già presenti sul suolo nazionale. In più, se citiamo l’avvenente benthamiano centro di Castel Volturno e diamo credito alle dichiarazioni del ministro Piantedosi circa gli studi in atto per l’individuazione di altri luoghi idonei alla funzione di CPR il numero sopracitato sale quantomeno a dodici o tredici e va, evidentemente, oltre.
Il mondo galera, confine, trincea. Diffuso di avamposti di guerra contro la vita, affina sempre più la sua tecnica replicabile all’infinito di soffocamento di ogni “altro”. L’oggetto entro cui si fonda la differenziazione sono le frontiere. Risulta parecchio difficile imprimere una forma finita di concepirle tanto nello spazio geografico che in quello delle menti. Esiste, però, un momento in cui si è reso manifesto quel processo per il quale all’aldilà di tali confini vi erano, ora, altri stati e non più la selva oscura e sconosciuta. Dunque, quella individualità prima anche difficilmente concepibile come appartenente alla “razza umana”, lx stranierx, adesso diventa congegno di una più grande visione di accumulazione di valore ad ogni costo, il maledetto culto della filigrana. Hanno così messo in piedi il diritto internazionale, quello di alcune nazioni “più eguali di altre”. Se in un primo momento si estrae il demonio a colpi di spada da questi corpi smarriti dal gregge del dio cristiano e nel mentre si fa razzia di porzioni di terra, oro e monili; adesso, codificata la loro inferiorità si assiste cristianamente come i primi gesuiti in viaggio nei meandri del blanqueamiento della “razza negra”, per poterne fare miniera di guadagno ad ogni condizione. La conquista non è mai terminata. La “limpieza de sangre” persiste come principio perno dell’organizzazione del mondo, una purezza che viene misurata sulla base del possedere. Tale trasformazione è resa possibile dall’aggregazione verso il centro metropolitano di tutto ciò che fino ad un momento fa era stato considerato esclusivamente “periferia”. Presto ci si accorse che ai margini di questo mondo di plastica si potevano posizionare dei kapò con il compito di scuotere la testa davanti ad ogni spasmo di incatenate, per poi reprimerlo con la stessa brutalità insegnatagli loro dai coloni. Questi inframezzi dello spossesso hanno completamente deposto la loro aggressività per lasciarsi convincere da quel motivetto della “non violenza” che ha loro garantito scrusciare continuo di moneta. Questi mediatori hanno il compito di cernierare le pattumiere del capitalismo con il suo stesso centro vorace, trasformando tutto, oltre che in miniera, anche in florido mercato pieno di clientela dipendente dalla dopamina del consumo, afflitta dal cortisolo della quotidianità, schiavizzata da ormai generazioni e generazioni. Un culto del “passato coloniale” che mai ha interrotto questo filo stretto alla gola al mondo intero, anzi ne permette intessiture sempre inedite nel tempo. Un nuovo che è possibilitato solo dalla distruzione e negazione di tutto ciò che vi era prima su questa linea temporale costruita dal suo stesso predatore. Da qui l’eterna a-storicità della consistenza soffocante degli egemoni amministratori del mondo. Così, dalle rivoluzioni per le indipendenze nacquero altre nazioni, altri stati. Forme di controllo sperimentate nelle terre coloniali degli imperi, poi applicate nella metropoli e, subito dopo, esportate per il mondo previamente conquistato.
Amministrare la vita, esercitando il potere delegato nel contesto dello svolgimento di una delle tante “crazie” imperanti, significa negarla pedissequamente. La norma, olio rognoso di quella tecnica di sottrazione sistematica di vita di cui sopra, è la base della replicabilità di un sistema che tende a darsi forme e significati seppur apparentemente sempre diversi comunque al servizio di una sola luce: il soldo, il potere. Un mostro poiché composito di elementi che presi singolarmente non hanno alcun tipo di ragione di esistere oltre la ripetitiva produzione di dolore e sofferenza, ma ibridati tra loro si privano dell’unicità del mostro per rivelarsi come la più vorace ed assassina normalità. Rendere la strage proceduralizzabile è l’orgasmo dell’amministrazione del potere, un amplesso di norme intrise di banale sessualità penetrativa e sottomissione. Lo si è visto con la strage calcolata delle donne per mano dell’inquisizione; con le stragi delle conquiste coloniali “d’oltremare”, finanche con la presa del “posto al sole” di italica memoria; ancor prima, con la “reconquista” che ha permesso una solida piattaforma da cui poi diffondere il potere dei re cattolici per un mondo suddiviso dalle bolle papali che ne regolavano il possedimento tra i vari regni europei in corsa per l’espansione globale; lo si è visto con Auschwitz, Dachau, i gulag orientali, i ghetti di concentramento diffusi nel mondo, come anche negli Stati Uniti con la segregazione delle persone giapponesi li residenti durante la grande guerra o, ancora, il continuum schiavista delle leggi razziali che non permettevano la riunione di più di tre “colored” nello stesso posto, adunata sediziosa (ricorda molto il numero utile perché si possano configurare, nell’ordinamento italiano, reati con profilo associativo). E quanto potrebbe continuare questa lista di stragi organizzate di persone marginalizzate, razzializzate, inferiorizzate, criminalizzate e perseguitate?! Laddove non direttamente sterminate. Non vi è luogo dove l’organizzazione del potere non si sia ispirata alle forme monopolistiche del mercato aderendo e riproducendo stragi sistemiche di ogni forma di vita considerata concorrente a questo tipo di egemonia. Una persecuzione capace di modellare la propria intensità e legalità sulla base del posizionamento di tale concorrenza al monopolio del potere; infatti, quelle identità in lotta per la sua abolizione e non per l’impadronimento sono senz’altro considerate le più plausibilmente eliminabili. Quegli altri, quelli che il potere lo vorrebbero per loro, coloro che vorrebbero prendere il posto dei coloni per poter amministrare le società costituite sul sangue di simili in fin dei conti ne garantirebbero la riproduzione nelle stesse forme non configurandosi come veri e propri inceppi per una visione di spossesso che non conosce quei confini che infligge, invece, a chiunque non sia vettore di capitale diretto. Così che l’amministrazione del potere passa senz’altro dal controllo della più o meno porosità dei confini che una comunità di potere prepotentemente si dà. Luoghi che diventano produttori di soggettività differenziate sulla base delle necessità di quello stesso potere che le amministra. Dunque, le società si riempiono di solchi e trincee di cui alcuni non valicabili, altre ben armate e sorvegliate, altri checkpoint il cui passaggio è garantito solo da carta abilitante. I confini sono molteplici e coprono, seppur con medesimi meccanismi, funzioni differenti; più precisamente, variano le soggettività che si relazionano entro ognuna delle frontiere che attraversano l’esistenza, gli “aldiquà” e gli “aldilà”. La stratificazione delle società è per antonomasia un esempio banale di confini interni, certamente molto porosi, particolarmente in quelle società che si definiscono ad ispirazione democratica. Infine, è proprio il differenziale di esercizio di questo “kratos” che determina il posizionamento e lo scivolamento- tanto verso l’alto che verso il basso- in questa “organizzazione delle apparenze”. Ancora, le periferie delle città sono senza dubbio frontiere ben sorvegliate e meno attraversabili di quei confini che la società civile si dà nel quadro della morale e dell’efficienza collettiva. Il confine che divide questi luoghi dell’abitare da quelli del possedere è caratterizzato principalmente da caserme, grandi linee ferrate, asfaltate, compound della logistica e della produzione etc. etc. etc. Insomma, perlopiù luoghi non valicabili se non nella logica della permanenza forzata nel contesto delle ore necessarie all’accumulazione del salario (un’altra forma di detenzione?); oppure, militarizzati e inaccessibili a chi sta dall’altro lato del mirino, quello che è subito seguito dalla canna del fucile. Un porto, un hub militare. Un porto, un hub crocieristico. Un porto, un hotspot, zona rossa, scudo respingente di non volutx.
Il sistema della gestione dei confini esterni europei ha attraversato una recente riforma, pubblicata nel 2024 e che vede la totalità degli atti in essa contenuti entrare in vigore dal 12 giugno del 2026. La riformata gestione delle frontiere è adesso in vigore. Regolamenti e direttive compongono gli atti di questa tragedia poco classica e molto attuale della gestione sanguinaria delle frontiere e della loro sempre minore attraversabilità. Della loro configurazione come estese aree di confinamento per persone “straniere”. Il nuovo patto sulla migrazione e asilo dell’UE mira a configurare una gestione “armonizzata” in materia, lo conferma ante tutto la trasformazione di diversi atti componenti il precedente sistema europeo comune d’asilo da direttive in regolamenti. Questa trasformazione ha l’effetto fondamentale di modificarne il peso giuridico. Di fatti, contrariamente alle direttive che necessitano delle cosiddette “norme di recepimento” degli ordinamenti interni degli stati membri e consistono in obiettivi comuni cui viene lasciato ampio margine di discrezionalità ai singoli stati sulla strategia e gli strumenti da adoperare per il loro raggiungimento. I regolamenti, invece, sono fonti di diritto che si applicano direttamente agli stati membri e cittadinx dell’Unione. Ma non è certamente questa la novità fondamentale della riforma in questione. Invero si è potuto constatare come, soprattutto nelle relazioni esterne con i “paesi terzi strategici” in materia di migrazione, il legislatore non abbia fatto altro che affermare una prassi già ampiamente consolidata. Particolarmente significative in tal senso sono le modalità adoperate dagli stati membri nel siglare accordi con stati terzi per il contenimento e la repressione dei flussi migratori. Potrebbe accendere qualche luce il memorandum tra Italia e Libia, tacitamente rinnovato ogni tre anni dalle autorità dei rispettivi paesi, nel cui quadro avviene la mercificazione e strage quotidiana di persone in passaggio da quel “corridoio mediterraneo”; ancora, le enclavi di Ceuta e Melilla, luoghi in cui le autorità agiscono alla stessa maniera di cacciatori nella savana, come quando il fuoco incrociato ispanico-marocchino giustiziava le persone che arrampicandosi su quella maledetta rete cercavano di oltrepassarla. O, anche, la merce di scambio siriana. Quando il presidente turco Erdogan utilizzava rifugiatx per fare pressione sulle istituzioni europee al fine di ottenere quanti più vantaggi politici possibili. La “pressione migratoria” si conferma arma potente e merce di scambio di quegli stati di “origine e/o transito” dei flussi migratori. Delle fauci sempre aperte e sempre affamate, il sangue di questa gente non vale nulla più di quella fanghiglia presto sabbia secca sotto il sole dei deserti imposti nei diversi non-luoghi di questo inferno diffuso.
Ma prima di vedere alcuni dei tratti che caratterizzano il nuovo patto sulla migrazione europeo che, come sopra citato, si basa fondamentalmente su un’implementazione della dimensione esterna della politica migratoria europea, potrebbe essere una buona base analitica (chiedo scusa per l’asetticcità di questo termine) osservare le caratteristiche degli accordi con paesi terzi strategici in materia di migrazione sino ad ora. Si possono genericamente distinguere due macro-categorie di accordi c.d. di esternalizzazione. In un primo momento si basano su strumenti giuridici detti classici, cioè che rientrano nel quadro previsto dal trattato sul funzionamento dell’unione europea che, all’articolo 219, da facoltà al consiglio di concludere accordi internazionali nelle materie di interesse comune per l’Unione. Questi accordi erano caratterizzati principalmente da una struttura di finanziamenti atti ad implementare l’apparato di repressione dei flussi migratori della controparte straniera (tanto d’origine, quanto in transito) ed a intervenire sulla prevenzione, nel senso di operare sulle infrastrutture locali per “disincentivare” l’abbandono del paese in questione. Aspetto che tanto rivela dell’animo predatorio proprio alle istituzioni del capitale. La “crisi migratoria” del 2015, occasione del giochetto di potere tra le autorità europee e quella della repubblica turca sulle spalle di profughx in fuga dal conflitto in corso in terra siriana, ha dato il via ad una nuova forma di accordi detti “misti”. Più precisamente, in questa fase si instaura un meccanismo di premio basato sul rapporto diretto tra il grado di cooperazione della controparte e finanziamenti erogati dall’Unione; ossia, più elevati sono i livelli di cooperazione più fondi e benefit politici vengono erogati. In più, vi è una progressiva delega di funzioni operative nel contrasto e repressione dei flussi migratori nei confronti dei paesi terzi, a volte “strategici” a volte “canaglia”. In questo contesto si inquadra lo sciacallaggio della guardia costiera libica che, a bordo di motovedette acquistate o donate dall’Italia, esegue operazioni di sequestro in mare di persone per poterle condurre nei campi di concentramento, ancora, finanziati dal bel paese. Una terza modalità di accordi in materia migratoria nel solco dell’azione di esternalizzazione delle frontiere europee è quella che fa capolino con il protocollo Italia-Albania e la nuova “procedura integrata di frontiera” introdotta dal nuovo patto sulla migrazione del 2024 (in vigore da giugno 2026). In particolar modo, nel caso del protocollo che ha dato vita ai centri di Shëngjin e Gjadër viene meno la componente della delega delle funzioni operative caratteristica degli accordi in materia intrapresi dal 2015 in poi. Infatti, nel caso dei centri in territorio albanese, come già noto, ad operare è personale delle autorità italiane, configurando una vera e propria cessione di giurisdizione all’interno delle porzioni di territorio interessate dalla presenza dei CPR. Una modalità che potrebbe essere stata una previdente risposta alle nuove procedure oggetto della riforma. Nonostante l’assenza del permesso a fare ingresso nel territorio comunitario introdotto dal nuovo patto, vige infatti l’obbligo per la persona richiedente di mantenersi a disposizione delle autorità competenti, configurando de facto una situazione di contrazione automatica della libertà della persona straniera una volta giunta alle frontiere esterne europee ed interfacciatasi con le relative autorità. Certo, la persona straniera può decidere di allontanarsi dalla frontiera tornando sui suoi passi e potrebbe quindi apparire la sua libertà di movimento comunque tutelata; ma sorgono alcuni interrogativi: in primo luogo, in che modo sarebbe tutelata la libertà di movimento di quelle persone che richiedono asilo e per cui allontanamento volontario può essere considerato come un rifiuto a proseguire nelle procedure relative alla sua richiesta di protezione e che si ritrovano ora ad attendere che venga stabilita la competenza all’analisi della richiesta e l’analisi della richiesta stessa in stato di trattenimento? Ed, inoltre, è proprio nell’atto di voler mettere sotto tutela la libertà che i sistemi di potere vigenti la imprimono di standard che non fanno altro che sottrarla porzione dopo porzione. Poi, questa disposizione evoluta nella rinnovata normativa europea sembra non tenere in conto che le rotte migratorie passano attraverso territori dove è già di per se seriamente messa a repentaglio l’incolumità di diverse soggettività esposte poiché in attraversamento “illegale” di detti territori. Questo secondo aspetto apre uno spazio di riflessione sul concetto di “paese terzo sicuro”. Infatti, sempre nel contesto del nuovo patto, si è consolidata nella normativa comunitaria una prassi praticamente già in forze nell’agire degli stati. Ossia, considerare un paese terzo sicuro anche quando tale qualità possa essere confermabile solo per una regione o porzione di territorio individuabile, permettendo di fatto un’espansione a ventaglio delle procedure accelerate di frontiera. In altre parole, per quanto la definizione di illegale per un essere vivente desta di per sè ribrezzo, la condizione determinata nel quadro del nuovo patto sulla migrazione è quella di un sostanziale assottigliamento tra la figura della persona straniera richiedente protezione internazionale con quella di chi attraversa le frontiere “illegalmente”. Insomma, chiunque giunga alle frontiere esterne è consideratx di per sé una minaccia e, dunque, trattatx come tale.
La riforma è suddivisibile in maniera stilizzata in atti completamente nuovi, in atti riformati in parte ed altri che restano, invece, praticamente invariati. Va sottolineato come, nonostante quanto scritto in precedenza circa la modifica degli atti da direttive in regolamenti, il corpus normativo e di politiche comunitarie che rappresenta il nuovo patto conserva ampi spazi di manovra alla discrezionalità dei singoli stati membri. Ora, l’analisi delle singole parti necessiterebbe certamente un piglio molto più giuridico di quello in possesso allo scrivente; si possono, però, nel quadro dei continuum tra la vecchia normativa e quella parte della riforma, individuare alcune peculiarità che, a parere personale, non hanno poca influenza sulla conformazione delle politiche interne agli stati membri in materia migratoria. Come primo aspetto una delle fondamentali criticità notate dalla democratica comunità degli stati (sigh!) sono i criteri con i quali è stabilita la competenza all’analisi delle richieste di protezione internazionale tra i singoli membri dell’Unione. Uno dei principali che caratterizza il cosiddetto sistema Dublino era, ed è, il cosiddetto principio di “primo ingresso”. Ossia lo stato cui siano state per prima varcate le frontiere risulta competente all’analisi dell’eventuale richiesta di protezione internazionale. Nella gerarchia dei principi per stabilire tale competenza espressa nei regolamenti Dublino, quello del primo ingresso ne rappresenta l’apice. Questo, parlando in termini terribilmente materiali, ha anche causato un sovraccarico dei sistemi dei paesi europei cosiddetti di frontiera, alimentando così la persistenza di procedure sempre più stringenti. In questa maniera, all’ endemico razzismo di stati e nazioni, si aggiunge il crollo dei sistemi di gestione delle richieste di protezione internazionale a legittimare politiche sempre più marcatamente razziste e liberticide. Sembra che i tecnicismi della norma comunitaria favoriscano, dunque, lo svilupparsi di orrori del calibro dei centri di permanenza per il rimpatrio in Italia o anche in Grecia o Spagna, quantomeno per quanto riguarda le rotte del Mediterraneo. Ma a dare la dimensione della spinta verso il ristabilirsi della funzione di scudo dei confini esterni e la conseguente drastica riduzione della libertà di movimento delle persone razzializzate è la così detta “procedura integrata di frontiera”. Composta da tre regolamenti che restituiscono la dimensione di un’Europa che si organizza sempre più come la fascistissima fortezza, che serra i propri confini esterni ed invoca con sempre più frequenza l’impiego di misure a grado massimo di coercizione, come appunto il trattenimento/detenzione.
Il primo elemento è il nuovo regolamento procedure (reg. n. 2024/1348), che ha l’effetto di normalizzare procedure considerate tendenzialmente eccezionali come quelle accelerate e di frontiera. La procedura d’esame accelerata è contenuta all’articolo 42 del regolamento che la rende applicabile a quelle domande di protezione presentate da persone straniere che non hanno le adeguate caratteristiche per esserne titolari; la procedura di asilo alla frontiera, elemento che istituzionalizza l’esternalizzazione delle frontiere e della loro rinforzata funzione di trattenimento oltre che inasprimento di quella di respingimento, è contenuta all’articolo 43 dello stesso regolamento. Tale tipo di procedura è subordinata a quelle contenute nel cosiddetto regolamento screening (reg. n. 2024/1356), secondo atto parte della procedura integrata di frontiera. Anche nel caso di detto regolamento, il soggetto che vi è sottoposto non gode dell’autorizzazione a fare ingresso nel territorio comunitario, avendo però comunque l’obbligo di restare a disposizione delle autorità competenti che per garantire lo svolgimento di tali procedure possono intraprendere qualunque tipo di azione contenuta nel diritto nazionale al fine di evitare la fuga o l’irreperibilità della persona migrante. Questo aspetto di obbligatorietà espresso nel regolamento costituisce, quindi, parte delle procedure pre-ingresso nelle quali si può con un certo margine di precisione presupporre un massiccio impiego di misure fortemente coercitive. Il contenuto del regolamento screening ha la ratio di individuare lo status giuridico che riguarda il soggetto che vi è sottoposto e la funzione della raccolta dei relativi dati biometrici- aspetto che apre ad una riflessione, troppo vasta perché possa essere qui affrontata, sull’operazione di profilazione di massa che avviene dalle frontiere alle galere attraverso il prelievo del DNA; ulteriore elemento, questo, che salda le pratiche di detenzione penale con quelle della detenzione amministrativa e della gestione delle frontiere. Sembra che l’efferata guerra nei confronti di non graditx assuma le stesse procedure quand’anche si esprime nell’interiorità del sistema di amministrazione del potere, come nelle “patrie galere” . Terzo ed ultimo atto componete la procedura integrata è il regolamento UE 2024/1349, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera. L’applicazione delle disposizioni di tale regolamento hanno carattere di obbligatorietà per ogni cittadinx stranierx o apolide cui richiesta di protezione abbia riscontrato esito negativo; anche nel caso delle operazioni di rimpatrio alla frontiera è prevista la possibilità per le autorità competenti di costringere alla permanenza geografica in un determinato luogo per il tempo necessario all’espletamento delle procedure, un’altra conferma del “approccio hotspot” che guida sempre più esplicitamente l’azione europea e dei suoi singoli stati membri nella gestione della “questione migratoria”. Elemento fondamentale di questo insieme di norme è che le necessità infrastrutturali per garantire una tale mole di trattenimenti coatti sono difficilmente soddisfabili. Si pensi a quando nel 2015 si presentarono alle frontiere esterne europee oltre un milione di persone. Ecco che tale carenza è soddisfatta con una introflessione del confine esterno verso l’interno del territorio comunitario. Nel caso non dovessero bastare le strutture presso le frontiere esterne per contenere tutte le persone sottoposte alle disposizioni della “procedura integrata di frontiera”, i soggetti migranti potranno essere condotti verso strutture all’interno dei territori nazionali. Ricordando la non concessione del permesso d’ingresso in territorio comunitario bisognerà considerare i soggetti ristretti in questi enclavi dei confini esterni fisicamente presenti sul territorio nazionale dello stato membro, ma giuridicamente no. Beh non ci si affida certo alla protezione giuridica, d’altronde è proprio nel quadro del diritto che si consuma e legittima questo sterminio organizzato, ma questa condizione di presenza-non presenza (propriamente detta “finzione di non ingresso”) fa pensare ad una serie di fantasmi in balia dell’ennesimo non-luogo in cui questo mondo lx costringe. Va rilevato anche come vi sia un sempre maggiore interesse dell’industria infrastrutturale nell’occuparsi della costruzione/implementazione della rete strutturale della detenzione. Che il privato abbia interesse nella restrizione delle persone è ampiamente manifesto da una serie di fattori tra i quali l’estrazione sistemica di manodopera detenuta o ristretta che ci si può immaginare come facilmente ricattabile; o ancora, l’interesse della transnazionale Webuild nella costruzione di nuovi carceri ultramoderne e utra private e il conseguente impegno all’assunzione di una grande quantità di forza lavoro detenuta da impiegare nei cantieri che questa macchina di cemento e devastazione dissemina e continua a disseminare in Italia, come altrove. Come già visto nelle recenti versioni “sicurezza”, ossessivamente aggiornate da questo governo, è sempre più evidente la connivenza tra corpus normativo e corporazioni economico-finanziarie. Va rilevato, infine, il rinnovato ruolo delle agenzie europee con competenza in materia migratoria (ex.: FRONTEX) che hanno, nel quadro normativo del nuovo patto sulla migrazione, autorità nell’espletamento delle procedure di registrazione della persona migrante nel portale EURODAC, obbligatorie nel quadro delle procedure di pre-ingresso.
Questa rinforzata funzione di scudo delle frontiere esterne europee si inserisce perfettamente nel quadro di guerra totale che pervade entrambi i lati di queste sanguinanti linee tracciate ovunque. La sempre meno celata guerra contro lx non graditx di questo mondo assume le caratteristiche più tragiche dello sterminio selezionato di categorie di persone marginalizzate e rese nemiche di questo succoso conflitto tra nazioni. Sono le forme di questo sterminio che variano in intensità, evidenza e strumenti di legittimazione. Il mutaformismo del sistemico carattere stragista del capitalismo restituisce la dimensione dei gradi di personalizzazione che l’organizzazione del potere riesce a conformare nel suo rispondere, in maniera variegata e contestualizzata, all’univoco compito di mantenere indiscusso e, dunque, garantito lo svolgersi dei suoi misantropi interessi. Ma, ancora, la personalizzazione di categorie estratte da pattern creati a monte di questo o quel sistema di potere conferma l’azione repressiva e di “guerra ai corpi” come uno dei diversi mercati entro cui si svolge il “normale” funzionamento del mondo capital-coloniale. L’individuazione di target di mercato per il grande bazar della carcerazione si svolge prettamente nella normazione, che garantisce agli agenti di commercio di questo business asmatico la possibilità di consolidare prassi al di fuori di quanto stabilito nelle marmoree tavole del capitalismo democratico. Lo ha detto anche il titolare del ministero dell’interno all’anniversario della p.s. ringraziando gli agenti per la loro azione preventiva che spesso anticipa la regolamentazione di quello stesso modus operandi repressivo. Insomma, gli sceriffi scrivono la legge inventando per le strade le migliori maniere per soffocare ogni esondazione plausibile. L’onnipresenza di tali presidi del controllo (in una forbice che va dalla pattuglia ad una cella d’isolamento) rende in qualche modo tangibile il clima di guerra diffusa nel quale le diverse “operazioni del capitale” ci incastrano sempre più. L’onnipresenza di tali presidi conferma l’espandersi costante delle infrastrutture utili al dominio sulle persone, un dominio che non si arresta alla conquista militare ma tracima nei contenuti delle menti (dei cuori) tentando di incatenarci nello squallido binarismo del concesso/non-concesso, stabilendo differenziali e forme di governare che mettono sotto vuoto l’esistenza attraverso la sua definizione, dandogli poi un prezzo in etichetta. Carne da bancone.
Come opporsi a questo regime stragista? Quali strumenti possono essere utili per praticare solidarietà nei confronti di chi quotidianamente mette in discussione la fissità delle frontiere di questo ibrido di leggi e procedure assassine? Come riconoscerle? Cosa opporvi? Queste domande non sono solo retorica da chiusura di un testo, ma un concreto invito a mettere in comune pratiche ed esperienze che hanno, anche solo per un momento, bucato la membrana della solitudine respingente che questo mondo vuole imporci.
AVÈC LE SANS PAPIER!
NO BORDERS!
NO PONTE!
LIBERX TUTTX!









